Art. 10 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                      e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto  gestore,
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
all'istruttoria  delle  domande  sulla  base  dei  seguenti   criteri
valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado  di  istruzione  ovvero  pregressa  esperienza  lavorativa,
rispetto alla specifica attivita' prevista dal piano d'impresa; 
    b)  capacita'  dell'iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del
processo tecnico-produttivo e organizzativo; 
    c)  introduzione  di  soluzioni  innovative  sotto   il   profilo
organizzativo, produttivo o commerciale; 
    d)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio
competitivo  dell'iniziativa  proponente  e  relative  strategie   di
marketing; 
    e) sostenibilita' economica e  finanziaria  dell'iniziativa,  con
particolare  riferimento  all'equilibrio  e   alla   coerenza   nella
composizione interna delle spese ammissibili. 
  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite
con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale  il
Ministero fornisce, altresi', le ulteriori indicazioni in  ordine  ai
punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. 
  3. Le domande di agevolazione, complete dei  dati  richiesti,  sono
istruite in tempo  utile  perche'  possano  essere  deliberate  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  o  di
completamento della stessa. 
  4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque,  entro
dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria  di  cui
al comma  1  al  soggetto  che  ha  presentato  domanda,  richiedendo
contestualmente  l'eventuale  ulteriore  documentazione   necessaria,
anche ai fini della successiva verifica tecnica  sulla  funzionalita'
del programma di investimento e sulla pertinenza e  congruita'  delle
spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve  essere  conclusa
entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero  dal
completamento della documentazione eventualmente necessaria  ai  fini
dell'ammissione alle agevolazioni. 
  5. Nel caso di  esito  negativo  delle  attivita'  istruttorie,  la
domanda e' rigettata  previa  comunicazione  ai  sensi  dell'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10-bis  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  10-bis  (Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento di tali osservazioni  e'  data  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale.  Le  disposizioni  di
          cui al presente articolo non si  applicano  alle  procedure
          concorsuali e ai procedimenti in  materia  previdenziale  e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra  i
          motivi   che   ostano   all'accoglimento   della    domanda
          inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».