Art. 10 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' prevista dal piano d'impresa; b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale; d) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing; e) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili. 2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale il Ministero fornisce, altresi', le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. 3. Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa. 4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria di cui al comma 1 al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalita' del programma di investimento e sulla pertinenza e congruita' delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni. 5. Nel caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».