Art. 10 
 
                      Modalita' di accoglienza 
 
  1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1,  sono  assicurati  il
rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle
esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica  e  mentale
dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi  e
da  parenti  entro  il  primo  grado,  l'apprestamento  delle  misure
necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi
dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni  forma
di  violenza  e  a  garantire  la  sicurezza  e  la  protezione   dei
richiedenti. 
  2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore  diurne  secondo  le
modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle  ore
notturne. Il  richiedente  puo'  chiedere  al  prefetto  un  permesso
temporaneo di allontanamento dal  centro  per  un  periodo  di  tempo
diverso  o  superiore  a  quello  di  uscita,  per  rilevanti  motivi
personali  o  per  motivi  attinenti  all'esame  della  domanda.   Il
provvedimento  di   diniego   sulla   richiesta   di   autorizzazione
all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, e successive modificazioni. 
  3. E' assicurata la facolta' di  comunicare  con  i  rappresentanti
dell'UNHCR,  degli  enti  di  tutela  dei  titolari   di   protezione
internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri
di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti. 
  4.  E'  assicurato  l'accesso  ai  centri  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri  soggetti  previsti  dal
regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita'
di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti  presenti  nel
centro. 
  5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha
l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i
richiedenti presenti nel centro. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008 n. 25: 
              "Art. 38 (Regolamenti di attuazione). - 1.  Con  uno  o
          piu' regolamenti da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  stabilite
          le modalita' di attuazione del presente decreto. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore dei  regolamenti
          di cui al comma 1, continuano  a  trovare  applicazione  in
          quanto compatibili le disposizioni di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i
          riferimenti   ivi   contenuti   alla   domanda    per    il
          riconoscimento dello  status  di  rifugiato,  si  intendono
          sostituiti con domanda di  protezione  internazionale  come
          definita dal presente decreto.". 
              - Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28  gennaio
          2005, n. 25 si veda nelle note all'articolo 3.