Art. 10 Modalita' di accoglienza 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti. 2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti. 4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro. 5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25: "Art. 38 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.". - Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 25 si veda nelle note all'articolo 3.