Art. 10 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  i  commi  terzo,  quarto  e  quinto  sono
sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica  davanti  alle
commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo  almeno  venti
anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati  a
svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle  carriere
dirigenziale, direttiva e di concetto degli  enti  impositori  e  del
Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa  in  ogni  tempo  con
provvedimento  motivato.  Le  attivita'  connesse  ai  tributi   sono
individuate con il decreto di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti  in  un  albo
professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza  e  di
rappresentanza presso gli enti impositori e  davanti  le  commissioni
tributarie per un periodo di due anni dalla data  di  cessazione  del
rapporto d'impiego. 
  L'esercizio  delle  funzioni  di  rappresentanza  e  assistenza  in
violazione  del  presente  articolo  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa da euro mille a euro cinquemila.». 
  2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  le  parole:  «comma  5»,  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
  3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 52»; 
      2) nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche  a  mezzo  di
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.»; 
      3)  nel  comma  6,  le  parole:  «entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite  dalle
seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  68,  comma   2,   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»; 
    b) all'articolo 22: 
      1) nel comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:
«Nel caso in cui la notificazione debba  effettuarsi  all'estero,  il
termine e' triplicato.»; 
      2) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Quando  la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, il presidente provvede con  decreto  motivato  assunte
ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con  lo  stesso
decreto, la camera di consiglio entro  un  termine  non  superiore  a
trenta  giorni  assegnando  all'istante  un  termine  perentorio  non
superiore a quindici giorni per la notificazione del  ricorso  e  del
decreto. A tale udienza  la  commissione,  con  ordinanza,  conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»; 
      3) il comma 5 e' soppresso; 
      4) nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  I  provvedimenti
cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: 
        a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni  dalla
comunicazione; 
        b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro  adozione,
non  viene  notificato  atto  impositivo,  di  contestazione   o   di
irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su  istanza
di parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente  richiedente,  dispone  la
cancellazione dell'ipoteca; 
        c) a seguito della sentenza, anche non passata in  giudicato,
che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera  b).  La
sentenza costituisce titolo per  la  cancellazione  dell'ipoteca.  In
caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato   la   sentenza   riduce   proporzionalmente    l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata  dalla
Corte di cassazione, provvede il giudice la  cui  sentenza  e'  stata
impugnata con ricorso per cassazione.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo  vigente  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.   63.   (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti) 
              Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
          rappresentare da un procuratore generale o speciale,  salvo
          quanto stabilito nel quarto comma. 
              La procura speciale deve essere conferita per  iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
          30 settembre 1993 nei ruoli dei periti  ed  esperti  tenuti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura per la subcategoria  tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero
          ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere  e),
          f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545
          e' data facolta' agli stessi rappresentanti di  autenticare
          la sottoscrizione. Quando la procura e'  rilasciata  ad  un
          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una
          societa' di servizi di cui all'articolo 11 del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale
          rappresentante della predetta societa' di servizi. 
              Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   puo'
          autorizzare all'esercizio dell'assistenza  tecnica  davanti
          alle commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo
          almeno venti anni di effettivo servizio di cui  almeno  gli
          ultimi dieci prestati  a  svolgere  attivita'  connesse  ai
          tributi,  gli  impiegati   delle   carriere   dirigenziale,
          direttiva  e  di  concetto  degli  enti  impositori  e  del
          Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori  della  guardia
          di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa
          in ogni tempo  con  provvedimento  motivato.  Le  attivita'
          connesse ai tributi sono individuate con il decreto di  cui
          all'articolo  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              Ai soggetti di cui al terzo comma,  ancorche'  iscritti
          in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni
          di  assistenza  e  di  rappresentanza   presso   gli   enti
          impositori e  davanti  le  commissioni  tributarie  per  un
          periodo di due anni dalla data di cessazione  del  rapporto
          d'impiego. 
              L'esercizio  delle   funzioni   di   rappresentanza   e
          assistenza in violazione del presente  articolo  e'  punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da  euro  mille  a  euro
          cinquemila". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   19   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente 
              "Art. 19. (Esecuzione delle sanzioni) 
              1. In caso  di  ricorso  alle  commissioni  tributarie,
          anche  nei  casi  in  cui  non  e'   prevista   riscossione
          frazionata   si   applicano   le    disposizioni    dettate
          dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, recante  disposizioni  sul  processo
          tributario. 
              2. La commissione tributaria regionale puo'  sospendere
          l'esecuzione  applicando,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              3.  La  sospensione  deve  essere  concessa  se   viene
          prestata la garanzia di cui  all'articolo  69  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              4.  Quando  non   sussiste   la   giurisdizione   delle
          commissioni   tributarie;   la   sanzione    e'    riscossa
          provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale  e'
          proposto ricorso amministrativo,  nei  limiti  della  meta'
          dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
          ordinaria successivamente adita,  se  dall'esecuzione  puo'
          derivare un danno grave ed irreparabile, puo'  disporre  la
          sospensione  e  deve  disporla  se  viene  offerta   idonea
          garanzia. 
              5. Se  l'azione  viene  iniziata  avanti  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo  la
          decisione   dell'organo   amministrativo,    la    sanzione
          pecuniaria e' riscossa per intero  o  per  il  suo  residuo
          ammontare  dopo  la  sentenza   di   primo   grado,   salva
          l'eventuale  sospensione  disposta  dal  giudice  d'appello
          secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. 
              6. Se in esito alla sentenza  di  primo  o  di  secondo
          grado  la  somma  corrisposta  eccede  quella  che  risulta
          dovuta, l'ufficio deve  provvedere  al  rimborso  ai  sensi
          dell'articolo 68,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              7. Le  sanzioni  accessorie  sono  eseguite  quando  il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 22. (Ipoteca e sequestro conservativo) 
              1. In base all'atto di contestazione, al  provvedimento
          di irrogazione della sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o  l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della commissione tributaria  provinciale  l'iscrizione  di
          ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti  obbligati
          in solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo  dei  loro
          beni,  compresa  l'azienda.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
          primo comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni. 
              2.  Le  istanze  di  cui  al  comma  1  devono   essere
          notificate, anche tramite il servizio postale,  alle  parti
          interessate, le quali possono,  entro  venti  giorni  dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 
              3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la  prima
          camera di consiglio  utile,  disponendo  che  ne  sia  data
          comunicazione alle parti  almeno  dieci  giorni  prima.  La
          commissione  decide  con  sentenza.  Nel  caso  in  cui  la
          notificazione debba effettuarsi all'estero, il  termine  e'
          triplicato. 
              4. Quando la convocazione  della  controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il  presidente
          provvede con decreto motivato assunte ove occorra  sommarie
          informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,  la
          camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
          giorni assegnando all'istante  un  termine  perentorio  non
          superiore  a  quindici  giorni  per  la  notificazione  del
          ricorso e del decreto. A tale udienza la  commissione,  con
          ordinanza, conferma,  modifica  o  revoca  i  provvedimenti
          emanati con decreto. 
              5. (Soppresso). 
              6. Le parti interessate possono prestare, in  corso  di
          giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In  tal  caso
          l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento  puo'
          non  adottare  ovvero   adottare   solo   parzialmente   il
          provvedimento richiesto. 
              7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai  sensi  del
          comma 1 perdono efficacia: 
              a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta  giorni
          dalla comunicazione; 
              b) se, nel termine  di  centoventi  giorni  dalla  loro
          adozione,  non  viene   notificato   atto   impositivo   di
          contestazione o di irrogazione; in tal caso, il  presidente
          della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
          l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; 
              c) a seguito  della  sentenza,  anche  non  passata  in
          giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di  cui
          alla lettera b). La  sentenza  costituisce  titolo  per  la
          cancellazione  dell'ipoteca.  In   caso   di   accoglimento
          parziale,  su  istanza  di  parte,  il   giudice   che   ha
          pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente  l'entita'
          dell'iscrizione  o  del  sequestro;  se  la   sentenza   e'
          pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il  giudice
          la  cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso   per
          cassazione.".