Art. 10 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  14  e  15  del
  regolamento in materia di  restrizioni  applicabili  alle  sostanze
  elencate  negli  allegati   del   regolamento   e   alle   sostanze
  classificate come sostanze CMR 
 
  1. Salvo che i fatti costituiscano  i  piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque impiega  nella  fabbricazione  di  prodotti
cosmetici le sostanze di  cui  all'allegato  II  del  regolamento  e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni e  con  la  multa  da
euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per  colpa,  con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro  1.000  ad
euro 10.000. 
  2. Salvo che i fatti costituiscano  i  piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque impiega  nella  fabbricazione  di  prodotti
cosmetici sostanze comprese negli  allegati  III,  IV,  V  e  VI  del
regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate  nei
medesimi allegati e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e
con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto  e'  commesso  per
colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad
euro 2.500. 
  3. Salvo che i fatti costituiscano  i  piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di  cui  all'articolo
15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze
CMR, e' punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto  e'  commesso  per
colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro
1.000 ad euro 10.000.