Art. 10 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016". 2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016". 4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016". 5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016". 6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016". 7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,". 8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".