Art. 10 
 
 
        Requisiti e modalita' per la richiesta di iscrizione 
                 al registro e criteri di selezione 
 
  1. Fermo restando l'art. 22,  possono  richiedere  l'iscrizione  al
registro  i  soggetti   titolari   dell'autorizzazione   oppure,   in
alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici  e  da
fonte oceanica, della concessione  nonche',  in  tutti  i  casi,  del
preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in
via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che
rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010,  ivi  inclusi  gli  impianti  autorizzati
dalle  regioni  o  province  delegate  che  rispettano   i   medesimi
requisiti,   l'iscrizione   al   registro   puo'   essere   richiesta
all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale  o  locale  delle
risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista
all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 
  2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al  GSE  con
la  presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445  del  2000,  recante  le  informazioni   di   cui
all'allegato 3. Dopo la  chiusura  del  registro  non  e'  consentita
l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il  GSE
forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i  seguenti
criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
  a) per gli impianti a biomassa e  biogas:  impianti  alimentati  da
biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore  a
600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa  agricola,
di allevamento o, in via subordinata, forestale; 
  b) impianti idonei iscritti in posizione  non  utile  nei  registri
aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti,  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  di  titolo
autorizzativo sia, per  le  fonti  per  le  quali  e'  necessaria  la
concessione, di titolo concessorio; 
  c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui
all'allegato 1; 
  d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8,  comma
4, lettera d): dichiarazione  dell'Autorita'  competente  attestante,
nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti,  la
funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo  dei
rifiuti; 
  e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine: 
  i. impianti con totale  reiniezione  del  fluido  geotermico  nelle
stesse formazioni di provenienza; 
  ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art.  20,  comma
1, lettera c); 
  iii. titolarita'  della  concessione  di  sfruttamento  dei  fluidi
geotermici e del titolo autorizzativo; 
    f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: 
  i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4,  comma  3,
lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto  conto  di
quanto disposto alla lettera  h)  dello  stesso  comma  3.  Per  tali
impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio e' fissata al  30
aprile 2017; 
  ii. titolarita' della concessione di derivazione dell'acqua  e  del
titolo autorizzativo; 
  iii. realizzati su canali artificiali o condotte  esistenti,  senza
incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale ne'  del
periodo in cui ha luogo il prelievo; 
  iv. che utilizzano acque di restituzioni o  di  scarico  di  utenze
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; 
  v. che utilizzano salti  su  briglie  o  traverse  esistenti  senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; 
  vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale; 
  f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di
integrazione piu' bassa; 
  g) anteriorita' del titolo autorizzativo; 
  h) anteriorita' del titolo concessorio; 
  i) anteriorita' della comunicazione prevista all'art. 5,  comma  2,
del decreto legislativo n. 22 del 2010; 
  l) minor potenza degli impianti; 
  m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 
  4. Sono  ammessi  ai  meccanismi  di  incentivazione  gli  impianti
rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico  contingente
di potenza. Nel caso in cui la  disponibilita'  del  contingente  per
l'ultimo  impianto  ammissibile  sia   minore   dell'intera   potenza
dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la
quota parte di potenza rientrante nel contingente. 
  5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
e' soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4. 
  6. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo dopo  la  data
di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del  contratto  di
cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto. 
  7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di  cui
al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una  potenza
pari a 5 MW  per  ciascun  impianto,  salvo  una  potenza  inferiore,
dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di  iscrizione  al
registro. Resta  fermo  che  tali  impianti,  una  volta  realizzati,
dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma  3-bis.1
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore  al
valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza
dagli incentivi.