(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                 Fondo consortile - Fondi di riserva 
 
    1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del  fondo
consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui
e' titolare. 
    2. Gli eventuali  conguagli  relativi  agli  importi  dovuti  dai
singoli consorziati per la formazione ed il  mantenimento  del  fondo
consortile sono  determinati  dal  consiglio  di  amministrazione  ed
approvati dall'assemblea. 
    3. La quota di fondo consortile e' intrasferibile  sia  per  atto
tra  vivi  che  mortis  causa,  se  non  in  caso  di   trasferimento
dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su
medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea. 
    4. Il fondo consortile, per la quota parte  non  proveniente  dal
contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di
amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella
gestione del Consorzio ove siano  insufficienti  le  altre  fonti  di
provvista finanziaria, ma e'  reintegrato  nel  corso  dell'esercizio
successivo. 
    5. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse  dal
socio  receduto  ed  escluso,  salvo  che  vengano   destinate   alla
ricostituzione  del  fondo  consortile  nell'esercizio  in   cui   si
determina il recesso o l'esclusione.  In  ogni  caso  e'  vietata  la
distribuzione  del  fondo  consortile,  sotto  qualsiasi  forma,   ai
consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale
avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la
riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.