Art. 10. Fondo consortile - Fondi di riserva 1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e' titolare. 2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea. 3. La quota di fondo consortile e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea. 4. Il fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma e' reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 5. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso e' vietata la distribuzione del fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.