Art. 10 Interventi urgenti in materia sanitaria 1. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, gli operatori del settore degli alimenti colpiti dai predetti eventi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono richiedere alle autorita', competenti ad effettuare i controlli sanitari ufficiali, una sospensione, per l'intera durata dello stato di emergenza, del pagamento delle tariffe di cui all'allegato A, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.