Art. 10 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita' ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il presente regolamento sostituisce  ed  abroga  il  regolamento
adottato dall'Autorita' il 15 luglio 2015, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli  illeciti
posti in essere prima della sua entrata in vigore, per  i  quali  non
sono stati ancora trasmessi gli atti al prefetto ai sensi dell'art. 9
del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato. 
    Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
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    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre
2016 
Il segretario: Esposito