Art. 10 Disposizioni transitorie per la benzina 1. Nella fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti che distribuiscono benzina destinata agli impieghi esenti previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA, previa comunicazione all'Ufficio competente, l'esercente puo' effettuare rifornimenti di benzina ad accisa assolta non denaturata alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione. Tale facolta' e' comunque consentita fino alla data in cui l'esercente inizia a ricevere benzina denaturata ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'esercente provvede, all'atto di ogni singola operazione di rifornimento di benzina non denaturata effettuata ai sensi del comma 1, a cedere la stessa ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sul medesimo prodotto. Nella corrispondente fattura, il suddetto esercente provvede a indicare l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa. L'esercente provvede, inoltre, a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo con benzina non denaturata. Non e' consentita la miscelazione di benzina denaturata con benzina non denaturata nei serbatoi di stoccaggio. 3. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1, l'accisa versata sulla benzina ceduta ai soggetti beneficiari e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del TUA. A tal fine, l'esercente presenta all'Ufficio competente, al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del medesimo comma con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento, alla quale e' allegata: a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7; b) copia delle fatture di vendita dello stesso prodotto, nelle quali e' evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario. 4. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1 sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - (Omissis). 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.».