Art. 10 Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attivita' professionali: a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4; b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3; c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2; d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2; e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3; f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2; g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2; h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2; i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che e' iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2; l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis; m) tutti i professionisti che esercitano attivita' regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti; n) professionisti che esercitano attivita' regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia. 2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attivita' professionale. Tali informazioni riguardano: a) l'identita' del professionista; b) la professione in questione; c) le informazioni circa l'autorita' o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto; d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto; e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto. 3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano, altresi', entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identita' dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto. 4. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5. 5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorita' competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento. 6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, cosi' come ogni successiva modifica a tale data. 8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato. 9. Avverso l'allerta il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso. 10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1. 11. Le disposizioni sulle autorita' legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonche' sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.".