Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il gestore  che  non  effettua  i  controlli  interni,  a  norma
dell'articolo 6, comma 5, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 40.000 ad euro  120.000.  Nel  caso  di  reiterata
violazione della disposizione del  presente  comma  da  parte  di  un
gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di  un
provvedimento dell'amministrazione, la  regione  interessata  ne  da'
comunicazione  all'autorita'  che  ha   adottato   il   provvedimento
affinche'  provveda  immediatamente  alla  revoca  dello  stesso.  Il
gestore del servizio idrico integrato ovvero  chi  fornisce  a  terzi
acqua destinata al consumo umano  attraverso  rete  di  distribuzione
idrica oppure mediante cisterne fisse  o  mobili,  e'  in  ogni  caso
tenuto   alla   prosecuzione   all'erogazione   del   servizio   sino
all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un  diverso
gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli  impianti
della rete di distribuzione idrica. 
  2. Il gestore che non conserva per  cinque  anni  i  documenti  che
certificano i risultati delle analisi  effettuate  dai  laboratori  a
norma  dell'articolo  6,  comma  6,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad  euro  80.000,  per  ogni
risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al
periodo precedente, si applica la  sanzione  amministrativa  da  euro
50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di  misura  non  conservato
nei confronti del  gestore  che,  nei  cinque  anni  precedenti,  sia
incorso in altra violazione della stessa indole. 
  3.  Il  gestore  che  non  comunica  all'azienda  sanitaria  locale
competente, ovvero  ad  altro  ente  pubblico  individuato  da  leggi
regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro,  a  norma
dell'articolo 7, comma 6, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  30.000  ad  euro  100.000,  per  ogni  dato  non
comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente,  si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per
ogni dato non comunicato nei confronti del gestore  che,  nei  cinque
anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. 
  4. Il gestore che non attua, a  norma  dell'articolo  7,  comma  4,
lettera  b),  i  provvedimenti  correttivi  adottati  dalla   azienda
sanitaria  locale  competente,  ovvero   ad   altro   ente   pubblico
individuato dalla regione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. 
  5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi  fornisce  a
terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione
idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa  la
popolazione  interessata  circa  la  situazione  di  non  conformita'
accertata  e  circa  i  provvedimenti   correttivi   conseguentemente
attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7,  comma
5, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 50.000 ad euro 150.000. 
  6. Quando e' accertato che la violazione di una delle  disposizioni
previste dai commi 4 o 5 e' stata commessa da un gestore  che  presta
il servizio o svolge  l'attivita'  sulla  base  di  un  provvedimento
dell'amministrazione, la regione  o  la  provincia  autonoma  ne  da'
comunicazione  all'autorita'  che  ha   adottato   il   provvedimento
affinche'  provveda  immediatamente  alla  revoca  dello  stesso.  Il
gestore del servizio idrico integrato ovvero  chi  fornisce  a  terzi
acqua destinata al consumo umano  attraverso  rete  di  distribuzione
oppure  cisterne  fisse  o  mobili  e'  in  ogni  caso  tenuto   alla
prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione  delle
procedure necessarie  al  subentro  di  un  diverso  gestore  e  alla
consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti  della  rete  di
distribuzione idrica.