Art. 10 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La decisione vincolante dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle  controversie  di
cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi  dell'articolo  98,
comma 11, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  recante
Codice delle comunicazioni elettroniche. 
  2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1,  l'Autorita'
per le garanzie nelle  comunicazioni  applica  ai  soggetti  che  non
ottemperano   alla   propria   decisione   vincolante   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98,  comma  11,  del
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro. 
  3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1,
ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti  che  non  ottemperano  all'obbligo  di  comunicazione   ivi
previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo
98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da
5.000 euro a 50.000 euro. 
  4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4,
il Ministero dello sviluppo economico applica  ai  soggetti  che  non
ottemperano all'obbligo di  consentire  l'accesso  alle  informazioni
richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche,
in misura da 5.000 euro a 50.000 euro. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo
          1 agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.