Art. 10 
 
 
(Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e  dei
                          servizi postali) 
 
  1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari
non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione
nei  settori  speciali  che  sono  aggiudicati  o  organizzati  dalle
amministrazioni  aggiudicatrici  che  esercitano  una  o  piu'  delle
attivita' di cui agli articoli da 115 a 121 e  sono  aggiudicati  per
l'esercizio di tali attivita',  ne'  agli  appalti  pubblici  esclusi
dall'ambito di applicazione delle disposizioni  relative  ai  settori
speciali, in forza degli articoli  8,  13  e  15,  ne'  agli  appalti
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi
postali, ai sensi dell'articolo 120, comma  2,  lettera  b),  per  il
perseguimento delle seguenti attivita': 
  a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed  effettuati
interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura  per
via elettronica di documenti codificati, servizi  di  gestione  degli
indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata; 
  b)  servizi  finanziari  identificati  con  i  codici  del  CPV  da
66100000-1 a 66720000-3  e  rientranti  nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera  e),  compresi  in  particolare  i
vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; 
  c) servizi di filatelia; 
  d) servizi logistici, ossia i servizi  che  associano  la  consegna
fisica o il deposito di merci  ad  altre  funzioni  non  connesse  ai
servizi postali.