Art. 10 
 
 
        Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 
 
  1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto  un
punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in  ciascuna
prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal  presidente
e  dal  segretario  ed  e'  depositato  presso  la  segreteria  della
commissione esaminatrice. 
  2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con
l'indicazione del voto riportato in  ciascuna  delle  prove  scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale deve essere  recapitato  al  candidato
almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa. 
  3. Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico.  La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti ne' superiore a sessanta minuti. 
  4. Al termine  di  ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che   ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova. 
  5.  Tutte  le  deliberazioni  della  commissione   sono   prese   a
maggioranza. 
  6. Per ogni seduta e' redatto processo  verbale  riassuntivo  delle
domande poste e del voto  riportato  da  ciascun  candidato  con  una
motivazione sintetica complessiva,  a  firma  del  presidente  e  del
segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i  dissenzienti
hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e'
controfirmata dal presidente. 
  7. Al  termine  della  sessione  d'esame  la  commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la
segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul  sito  web
del Ministero dell'economia e delle finanze.