Art. 10 
 
 
          Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 856 e' sostituito  dal  seguente:  «856.  Il  Fondo  di
solidarieta' e' alimentato, sulla  base  delle  esigenze  finanziarie
connesse   alla   corresponsione   delle   prestazioni   dal    Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo
96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; 
  b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «centottanta giorni».