Art. 10 Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».