Art. 10 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che
ne fanno richiesta: 
    a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto; 
    b) qualsiasi  operatore  economico  cui  essi  hanno  fornito  un
prodotto. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in  cui  e'
stato loro fornito un prodotto e per dieci anni dal  momento  in  cui
essi hanno fornito un prodotto.