Art. 10 
 
 
           Autorita' competente e pagamento delle sanzioni 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione  vigente,  e'  designato  quale  autorita'
competente all'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
previste dal presente decreto, prevedendo modalita' organizzative che
assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di
irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai
sensi della normativa vigente, agli organi preposti  all'accertamento
delle violazioni. 
  2. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  decreto  e'  effettuato  presso  le
Tesorerie  dello  Stato  territorialmente  competenti   su   apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  3. Il 50 per cento  dei  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni amministrative pecuniarie  affluiti  sul  predetto  capitolo
dell'entrata del bilancio statale e' riassegnato ad apposito capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  per  essere   assegnato   al   Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari  per  le  attivita'  di
controllo e di vigilanza nel settore oleario. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.