Art. 10 Fondazione Italia sociale 1. E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed e' soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori. 2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. 3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, prevede: a) strumenti e modalita' che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attivita' attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding; b) strumenti e modalita' di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli gia' assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale; c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. 5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita'. La Fondazione si dota, altresi', di strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. 6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 7. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entita' e articolazione del patrimonio, nonche' sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».