Art. 10
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e
regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore
con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la
condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu'
favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero
un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b) all'articolo 31, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».
2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono
soppresse.
3. Al minore di anni quattordici, gia' iscritto nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in
vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, e' rilasciato al momento del
rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.
4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione
del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui
al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' autorizzata la spesa di 3,3 milioni
di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 31 e 32 del decreto
legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, cosi' recita:
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori)(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori
con cui convive.
Il minore che risulta affidato ai sensi dell'art. 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione
giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu'
favorevole.
Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore
eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi dell'art. 9. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza.
2. (abrogato).
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il
provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal
Tribunale per i minorenni.».
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta') (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 30). - 1. Al compimento della maggiore eta', allo
straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, e, fermo restando
quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati
affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell' art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4».
- Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, cosi' recita:
«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al
Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno
per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione
al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo
necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore,
di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-sexies), previo
parere del Comitato per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di
cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne
che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma
2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico.»
- L'art. 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea.), introdotto dalla legge n. 115/2015 (
Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2015, n. 178, ha istituito il Fondo per il
recepimento della normativa europea.