Art. 10 
 
 
                         Contributo al CONOE 
 
  1. Considerata la necessita' di assicurare la regolare prosecuzione
dell'attivita' di  raccolta  e  trattamento  dei  grassi  vegetali  e
animali esausti e al fine di garantire l'operativita'  del  Consorzio
nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti (CONOE),  di  cui  all'articolo  233,  comma  1,  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  di  consentire  la
crescita e lo sviluppo del settore e delle attivita'  imprenditoriali
connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il
contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006  e'  determinato  nelle  seguenti
misure, in relazione alle diverse  tipologie  di  prodotti  e  tenuto
conto della suscettibilita' degli stessi a divenire esausti: 
    a) oli di oliva  vergini  e  olio  di  oliva,  in  confezioni  di
capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg; 
    b) oli vegetali, diversi da quelli di cui  alla  lettera  a),  in
confezioni di capacita' superiore ad un litro: euro 0,0108/kg; 
    c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' superiore
a 500 grammi: euro 0,0005/kg; 
    d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo
233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152):  euro
0,0102/kg. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  il   contributo
ambientale  e'  dovuto  in  occasione  della  prima  immissione   del
prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed  e'  versato
al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma
9, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  con  cadenza
trimestrale, a decorrere, per il primo  versamento,  dalla  fine  del
primo trimestre successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Del contributo  e'  data  evidenza  riportando  nelle
fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale  sugli  oli  e
grassi animali e vegetali per uso alimentare  assolto»,  anche  nelle
fasi successive della commercializzazione.  Il  CONOE  disciplina  le
procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli
e le eventuali fattispecie di esenzione. 
  3.  Sono  esclusi  dall'applicazione   del   contributo   gli   oli
extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando
sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano  la
produzione di rifiuti oggetto dell'attivita' del CONOE.  Restano,  in
ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo: 
    a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva  in  confezioni  di
capacita' eguale o inferiore a cinque litri; 
    b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a),  in
confezioni di capacita' eguale o inferiore a un litro; 
    c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacita'  eguale
o inferiore a 500 grammi; 
    d) gli oli e i grassi  animali  e  vegetali  a  denominazione  di
origine e ad  indicazione  geografica  protette  nonche'  i  prodotti
alimentari con questi conservati; 
    e) gli oli e i grassi animali  e  vegetali,  nonche'  i  prodotti
alimentari  con  questi  conservati,  oggetto  di   vendita   diretta
effettuata dalle imprese  agricole,  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile. 
  4. La congruita' del contributo  e  dei  costi  di  riscossione  e'
verificata con cadenza annuale dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, sulla base  della  documentazione  tecnica  trasmessa  dal
CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  L'entita'  del  contributo  resta
invariata  fino  all'adozione  del  decreto  di  modifica  ai   sensi
dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  233  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96: 
              «Art.   233 (Consorzio   nazionale   di   raccolta    e
          trattamento degli oli e  dei  grassi  vegetali  ed  animali
          esausti). - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare  la
          gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti,
          tutti  gli  operatori  della   filiera   costituiscono   un
          Consorzio.  I   sistemi   di   gestione   adottati   devono
          conformarsi ai principi di cui all'art. 237. 
              2. Il Consorzio di cui al comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          entro centoventi giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
          Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto  ed
          in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza ed economicita', nonche' di  libera  concorrenza
          nelle   attivita'   di   settore.    Nel    consiglio    di
          amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri  di
          amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e  dei
          riciclatori dei rifiuti deve essere  uguale  a  quello  dei
          consiglieri  di  amministrazione  in   rappresentanza   dei
          produttori  di  materie  prime.  Lo  statuto  adottato  dal
          consorzio e' trasmesso entro quindici  giorni  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio  e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il Consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
          modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          il decreto ministeriale di approvazione dello  statuto  del
          Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.  I  consorzi  svolgono  per  tutto   il   territorio
          nazionale i seguenti compiti: 
              a) assicurano la raccolta presso i soggetti di  cui  al
          comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e  il
          recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; 
              b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni  vigenti
          in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e  grassi
          vegetali e animali  esausti  raccolti  dei  quali  non  sia
          possibile o conveniente la rigenerazione; 
              c) promuovono lo svolgimento di indagini di  mercato  e
          di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
          tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,  stoccaggio,
          trattamento e  recupero  degli  oli  e  grassi  vegetali  e
          animali esausti. 
              4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate
          in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
          decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte
          le imprese partecipanti. 
              5. Partecipano ai consorzi: 
              a) le imprese che producono, importano o detengono  oli
          e grassi vegetali ed animali esausti; 
              b) le imprese che riciclano e recuperano oli  e  grassi
          vegetali e animali esausti; 
              c) le imprese che effettuano la raccolta, il  trasporto
          e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; 
              d)  eventualmente,  le  imprese  che  abbiano   versato
          contributi di riciclaggio ai sensi del  comma  10,  lettera
          d). 
              6.  Le  quote  di  partecipazione  ai   consorzi   sono
          determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva
          di  ciascun   consorziato   e   la   capacita'   produttiva
          complessivamente  sviluppata   da   tutti   i   consorziati
          appartenenti alla medesima categoria. 
              7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote
          compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi
          provvede  annualmente  secondo   quanto   stabilito   dallo
          statuto. 
              8. Nel caso  di  incapacita'  o  di  impossibilita'  di
          adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli
          obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento  e
          riutilizzo degli  oli  e  dei  grassi  vegetali  e  animali
          esausti stabiliti dalla parte quarta del presente  decreto,
          il consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati  dallo
          statuto, stipulare  con  le  imprese  pubbliche  e  private
          contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi. 
              9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del  comma
          1 possono,  entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo  ai  sensi  del
          comma 2, organizzare autonomamente la gestione degli oli  e
          grassi vegetali e animali esausti su  tutto  il  territorio
          nazionale. In tale  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
          richiedere  all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,   previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito   i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi nei successivi  sessanta  giorni.  L'Autorita'  e'
          tenuta  a  presentare  una  relazione  annuale  di  sintesi
          relativa a tutte le istruttorie esperite. 
              10. I consorzi sono  tenuti  a  garantire  l'equilibrio
          della propria gestione finanziaria. Le risorse  finanziarie
          dei consorzi sono costituite: 
              a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi; 
              b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
              c) dalle quote consortili; 
              d) dal contributo ambientale a carico dei produttori  e
          degli importatori di oli e grassi vegetali  e  animali  per
          uso alimentare destinati al  mercato  interno  e  ricadenti
          nelle finalita' consortili di cui al comma  1,  determinati
          annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive, al fine  di  garantire
          l'equilibrio di gestione dei consorzi. 
              11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti  di  cui
          al   comma   9   trasmettono   annualmente   al    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
          al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo
          e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione;
          inoltre, entro il 31 maggio di  ogni  anno,  tali  soggetti
          presentano  agli  stessi  Ministri  una  relazione  tecnica
          sull'attivita' complessiva sviluppata dagli  stessi  e  dai
          loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. 
              12. Decorsi novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione  dello
          Statuto di cui al  comma  2,  chiunque,  in  ragione  della
          propria  attivita'  professionale,  detiene  oli  e  grassi
          vegetali e animali esausti e'  obbligato  a  conferirli  ai
          consorzi  direttamente  o  mediante  consegna  a   soggetti
          incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto  al
          comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la  facolta'
          per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e  animali
          esausti ad imprese di altro Stato  membro  della  Comunita'
          europea. 
              13.  Chiunque,  in  ragione  della  propria   attivita'
          professionale ed in attesa del  conferimento  ai  consorzi,
          detenga  oli  e  grassi  animali  e  vegetali  esausti   e'
          obbligato a stoccare gli  stessi  in  apposito  contenitore
          conforme  alle   disposizioni   vigenti   in   materia   di
          smaltimento. 
              14.  Restano  ferme  le  disposizioni   comunitarie   e
          nazionali vigenti in materia di prodotti,  sottoprodotti  e
          rifiuti di origine animale. 
              15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
          cui al comma 5 che vengano costituiti  o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di  cui
          al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  9,  entro
          sessanta giorni dalla data  di  costituzione  o  di  inizio
          della propria attivita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».