Art. 10 Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale 1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) - 1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, e' consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione e' da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili. 2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresi' la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni». 2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), come modificato dalla presente legge: "Art. 346. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. 4- 13. (abrogati).".