Art. 10 
 
Misure volte a  ridurre  gli  sprechi  nella  somministrazione  degli
                              alimenti 
 
  1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli  enti
gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere,  sociali  e  di
comunita', al fine di prevenire e ridurre  lo  spreco  connesso  alla
somministrazione  degli  alimenti,  anche  tenendo  conto  di  quanto
previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), e' il seguente: 
              "Art. 8 
              (Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie   locali   e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Il testo dell'art. 4, commi da 5 a  5-quinquies,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e ricerca),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'
          il seguente: 
              "Art. 4 
              (Tutela della salute nelle scuole) 
              (Omissis). 
              5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
          forestali, al fine di favorire il consumo  consapevole  dei
          prodotti  ortofrutticoli  locali,  stagionali  e  biologici
          nelle scuole,  elabora  appositi  programmi  di  educazione
          alimentare, anche  in  collaborazione  con  associazioni  e
          organizzazioni di acquisto solidale, anche  nell'ambito  di
          iniziative  gia'  avviate.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del
          Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali
          sono definite le modalita' per  l'attuazione  del  presente
          comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca adotta specifiche  linee  guida,  sentito  il
          Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
          ogni ordine e grado,  la  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande sconsigliati, ossia contenenti un  elevato  apporto
          totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli  vegetali,
          zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di   sodio,
          nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di
          zuccheri semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di
          teina, caffeina, taurina e similari, e per  incentivare  la
          somministrazione di alimenti  per  tutti  coloro  che  sono
          affetti da celiachia. 
              5-ter.  Dall'attuazione  del  comma  5-bis  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,
          nei bandi delle  gare  d'appalto  per  l'affidamento  e  la
          gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
          di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
          scuole dell'infanzia, alle  scuole  primarie,  alle  scuole
          secondarie di  primo  e  di  secondo  grado  e  alle  altre
          strutture pubbliche  che  abbiano  come  utenti  bambini  e
          giovani fino a diciotto anni di eta', i  relativi  soggetti
          appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata
          quota  di  prodotti  agricoli,  ittici   e   agroalimentari
          provenienti da sistemi  di  filiera  corta  e  biologica  e
          comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di  qualita',
          nonche' l'attribuzione di un punteggio per  le  offerte  di
          servizi e forniture  rispondenti  al  modello  nutrizionale
          denominato    "dieta    mediterranea",    consistente    in
          un'alimentazione in cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di
          fibre, in particolare  cereali  integrali  e  semintegrali,
          frutta fresca e secca, verdure  crude  e  cotte  e  legumi,
          nonche' pesce, olio extravergine  d'oliva,  uova,  latte  e
          yogurt, con una limitazione nel consumo di  carni  rosse  e
          zuccheri semplici.  I  suddetti  bandi  prevedono  altresi'
          un'adeguata quota di prodotti per soddisfare  le  richieste
          di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 
              5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5,
          il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   per
          quanto riguarda le attivita' da svolgersi nelle istituzioni
          scolastiche, al fine  di  favorire  la  consapevolezza  dei
          rischi connessi ai disturbi del  comportamento  alimentare,
          elabora   programmi   di   educazione   alimentare,   anche
          nell'ambito di iniziative gia' avviate. 
              (Omissis).".