Art. 10 
 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema portuale).  -  1.  Il
Presidente e'  nominato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con il Presidente o i  Presidenti  della  regione
interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina  generale
di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di  mancata  intesa
si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della  legge  8
agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto fra cittadini dei  Paesi
membri   dell'Unione   europea   aventi   comprovata   esperienza   e
qualificazione professionale nei settori dell'economia dei  trasporti
e portuale. 
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale  dell'AdSP,  resta  in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato  una  sola  volta.  Al
Presidente  sono  attribuiti  tutti   i   poteri   di   ordinaria   e
straordinaria amministrazione,  salvo  quelli  riservati  agli  altri
organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente  spetta
la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di  cui
all'articolo 9, comma  5,  lettera  b).  Il  Presidente  e'  soggetto
all'applicazione   della   disciplina   dettata   in    materia    di
incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui  all'articolo
53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti  retributivi  di
cui  all'articolo  23-ter  del  decreto-legge  n.   201   del   2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
  3. Il Presidente: 
  a) nomina e presiede il Comitato di gestione; 
  b) propone la nomina del Segretario generale; 
  c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il  piano
operativo triennale; 
  d) sottopone al Comitato di  gestione,  per  l'adozione,  il  piano
regolatore di sistema portuale; 
  e) sottopone  al  Comitato  di  gestione  gli  schemi  di  delibere
riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto
consuntivo e il trattamento del segretario generale; 
  f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato  di  gestione,
in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 11; 
  g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle
pubbliche  amministrazioni,  fatto  salvo   quanto   previsto   dalle
disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei  controlli,
nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita'  soggette  ad
autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare,
per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione  delle  procedure,
promuove   iniziative   di   reciproco   avvalimento    fra    organi
amministrativi operanti nei  porti  e  nel  sistema  di  riferimento,
secondo criteri definiti con atti di intesa tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta  in
volta competenti. Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula
di protocolli d'intesa fra l'autorita'  e  le  altre  amministrazioni
operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali  e
la semplificazione delle procedure; 
  h)  promuove  programmi  di   investimento   infrastrutturali   che
prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici  nazionali  o
comunitari; 
  i) partecipa alle sedute  del  CIPE  aventi  ad  oggetto  decisioni
strategiche per il sistema portuale di riferimento; 
  l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo  sviluppo
del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma; 
  m) amministra le aree e i beni  del  demanio  marittimo,  ricadenti
nella circoscrizione territoriale di  competenza,  sulla  base  delle
disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a  55  e  68
del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; 
  n)  esercita,  sentito  il  Comitato  di  gestione,  le  competenze
attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e  18  nel  rispetto  delle
deliberazioni della Autorita' di regolazione dei  trasporti,  nonche'
delle  disposizioni  contenute  nei  decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente,  all'articolo
16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3; 
  o) assicura la navigabilita' nell'ambito  portuale  e  provvede  al
mantenimento ed approfondimento dei fondali,  fermo  restando  quanto
disposto dagli articoli 5  e  5-bis.  Ai  fini  degli  interventi  di
escavazione e manutenzione dei fondali puo'  indire,  assumendone  la
presidenza,  una  conferenza  di  servizi  con   le   amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni; 
  p) puo' disporre dei poteri di ordinanza  di  cui  all'articolo  6,
comma 4, lettera  a)  informando,  nella  prima  riunione  utile,  il
Comitato di gestione; 
  q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle
zone franche, sentite  l'autorita'  marittima  e  le  amministrazioni
locali interessate; 
  r) esercita ogni altra competenza  che  non  sia  attribuita  dalla
presente legge agli altri organi dell'AdSP; 
  s) il presidente dell'autorita' di sistema  portuale,  inoltre,  ai
fini dell'esercizio della funzione di coordinamento,  puo'  convocare
apposita  conferenza   di   servizi   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se  del  caso,  dei
soggetti autorizzati, dei concessionari e dei  titolari  dei  servizi
interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di  questioni  di
interesse del porto. 
  4. Il Presidente riferisce annualmente  sull'attivita'  svolta  con
relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta l'art. 53 del citato decreto legislativo  30
          marzo 2011, n. 165: 
              "Art.  53.  Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi  (Art.  58  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358  del
          1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
          1 del  decreto  legge  n.  361  del  1995,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  n.  437  del  1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art.  16
          del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga prevista  dall'art.  23-bis  del  presente  decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'art. 6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
          commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,  n.  662.
          Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli
          267, comma  1,  273,  274,  508  nonche'  676  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi  1  e
          2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4,  comma
          7, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  ed  ogni  altra
          successiva modificazione  ed  integrazione  della  relativa
          disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
          esclusione dei dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
          parziale  con  prestazione  lavorativa  non  superiore   al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque
          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle
          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il
          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi
          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non
          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'
          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi
          i compensi derivanti: 
              a)   dalla   collaborazione   a   giornali,    riviste,
          enciclopedie e simili; 
              b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
              c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
              d) da incarichi per i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
              e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
              f)  da   incarichi   conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
              f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
          della pubblica amministrazione  nonche'  di  docenza  e  di
          ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. La comunicazione  e'  accompagnata  da
          una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le  norme  in
          applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
          o   autorizzati,   le   ragioni    del    conferimento    o
          dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
          gli incarichi sono  stati  conferiti  o  autorizzati  e  la
          rispondenza dei medesimi  ai  principi  di  buon  andamento
          dell'amministrazione, nonche' le misure  che  si  intendono
          adottare per il  contenimento  della  spesa.  Entro  il  30
          giugno di  ciascun  anno  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
              13.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi
          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati
          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione
          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto
          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di
          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i
          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.". 
              Il  decreto  legislativo   8   aprile   2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  citata
          legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all' art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327  (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93 Ediz. Spec.