Art. 10 
 
 
                Alienazione di partecipazioni sociali 
 
  1. Gli atti deliberativi  aventi  ad  oggetto  l'alienazione  o  la
costituzione   di   vincoli   su   partecipazioni    sociali    delle
amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 7, comma 1. 
  2. L'alienazione delle partecipazioni e'  effettuata  nel  rispetto
dei principi di pubblicita', trasparenza e  non  discriminazione.  In
casi eccezionali, a seguito  di  deliberazione  motivata  dell'organo
competente ai sensi del comma 1, che da'  analiticamente  atto  della
convenienza economica dell'operazione,  con  particolare  riferimento
alla congruita' del prezzo  di  vendita,  l'alienazione  puo'  essere
effettuata mediante negoziazione diretta con un  singolo  acquirente.
E' fatto salvo  il  diritto  di  prelazione  dei  soci  eventualmente
previsto dalla legge o dallo statuto. 
  3. La mancanza  o  invalidita'  dell'atto  deliberativo  avente  ad
oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di
alienazione della partecipazione. 
  4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di  alienazione
delle partecipazioni dello Stato.