Art. 10 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», e le parole: «sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso delle tecnologie digitali e telematiche per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.»