Art. 10 
 
 
                    Ruderi ed edifici collabenti 
 
  1. Non sono ammissibili a  contributo  gli  edifici  costituiti  da
unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita'  produttive
che, alla  data  del  sisma,  non  avevano  i  requisiti  per  essere
utilizzabili a  fini  residenziali  o  produttivi,  in  quanto  erano
collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di  certificazione
o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in
quanto privi di impianti e  non  allacciati  alle  reti  di  pubblici
servizi. 
  2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del sisma deve  essere
attestata dal richiedente  in  sede  di  presentazione  del  progetto
mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la
ricostruzione competente verifica,  anche  avvalendosi  delle  schede
AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la  presenza  delle  condizioni
per l'ammissibilita' a contributo. 
  3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'
essere concesso un contributo esclusivamente per le  spese  sostenute
per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e
la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del
suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.