(Allegato I-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                      Rimozione dalle funzioni 
 
  1. Un giudice puo' essere rimosso dalle sue funzioni oppure  essere
dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il  praesidium
decida che non e' piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero  non
soddisfa piu' gli obblighi derivanti dalla  sua  carica.  Il  giudice
interessato e' ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni. 
 
  2.  Il  cancelliere  del  tribunale  comunica  tale  decisione   al
presidente del comitato amministrativo. 
 
  3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un  giudice
dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.