Articolo 10 Rimozione dalle funzioni 1. Un giudice puo' essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non e' piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa piu' gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato e' ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni. 2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo. 3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.