Articolo 10 
 
 
        Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi 
 
  1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi  della
normativa generale vigente in materia di contabilita' pubblica di cui
al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di  contabilita'
economico-patrimoniale anche per il controllo analitico  della  spesa
per centri di costo. 
  2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006  n.  296
sono soppresse le seguenti  parole:  "di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze". 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo,
e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  non  si
applicano agli Enti per l'acquisto di beni e  servizi  funzionalmente
destinati all'attivita' di ricerca. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
  5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, e' inserito il seguente: "515-bis Al fine  di  facilitare  la
partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni  pubbliche
di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori  delle  modalita'
di  cui  al  comma  512  e  successivi,  per  attivita'  di  ricerca,
istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso  alla  rete
del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte
della rete della ricerca Europea GEANT, ai  sensi  dell'articolo  40,
comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono
inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura  di
affidamento segue le disposizioni del comma 516.".