Art. 10 
 
 
Determinazione  del  periodo  vendemmiale  e   delle   fermentazioni.
                  Autorizzazione all'arricchimento 
 
  1. Il periodo entro il quale e' consentito raccogliere  le  uve  ed
effettuare  le  fermentazioni  e  le  rifermentazioni  dei   prodotti
vitivinicoli e' fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. 
  2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni  climatiche  lo
richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa  dell'Unione
europea, autorizzano annualmente l'aumento del  titolo  alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del  mosto  di  uve,  del  mosto
parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del
vino, destinati alla produzione di  vini  con  o  senza  IGP  e  DOP,
nonche' delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei  vini
spumanti di qualita'  e  dei  vini  spumanti  di  qualita'  del  tipo
aromatico, con o senza IGP o DOP. 
  3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari
DOP e IGP, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto,  di  un
mosto  parzialmente  fermentato  e  di  un  vino  nuovo   ancora   in
fermentazione non sono consentite in un periodo successivo  a  quello
stabilito  al   comma   1.   Le   fermentazioni   e   rifermentazioni
eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP  sono
immediatamente comunicate all'ufficio territoriale. 
  4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del
periodo   stabilito   al   comma   1,   qualsiasi   fermentazione   o
rifermentazione  effettuata  in  bottiglia  o  in  autoclave  per  la
preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di  uve
parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1  bar  e
dei vini  con  la  menzione  tradizionale  «vivace»,  quelle  che  si
verificano spontaneamente  nei  vini  imbottigliati,  nonche'  quelle
destinate alla produzione di particolari vini, ivi  compresi  i  vini
passiti e i  vini  senza  IG  purche'  individuati,  con  riferimento
all'intero territorio nazionale  o  a  parte  di  esso,  con  decreto
annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province  autonome
interessate.