Art. 10 Erogazione di liquidita' di emergenza 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza), in conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea. 2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA. 3. La garanzia di cui al comma 1 puo' essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidita' di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorita' competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto. 4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca centrale. 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.