Art. 10 
 
                       Misure di contenimento 
 
  1. In deroga all'art. 9, solo nelle zone infette di cui all'art. 7,
comma 2, lettera c),  il  Servizio  fitosanitario  regionale  applica
misure di contenimento, come indicato nei successivi commi da 2 a 7. 
  2.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  dispone  la   rimozione
immediata  di  tutte   le   piante   che   sono   risultate   infette
dall'organismo specificato  se  si  trovano  in  una  delle  seguenti
ubicazioni: 
    a) in prossimita' dei siti di cui all'art. 13, comma 2; 
    b) in prossimita' dei siti di piante che  presentano  particolare
valore sociale, culturale o scientifico,  identificati  dal  Servizio
fitosanitario regionale; 
    c) all'interno della zona infetta di cui  all'art.  7,  comma  2,
lettera c), entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona  con
il resto del territorio dell'Unione. 
  Sono adottate  tutte  le  precauzioni  necessarie  per  evitare  la
diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro  un  raggio  di  100m
attorno alle piante di cui al comma 2 e che  risultano  essere  state
colpite  dall'organismo  specificato,  effettua  un  campionamento  e
analisi   sulle   piante   ospiti,   in   conformita'   della   norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM  n.  31.  Le  analisi
sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle
piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti  fitosanitari
contro i vettori dell'organismo specificato e le piante  che  possono
ospitare  i  vettori.  Gli  interventi  contro  il  vettore   possono
includere, se del caso, la rimozione di piante. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale,  in  situ  o  in  un  luogo
vicino designato a tal fine all'interno della zona  di  contenimento,
dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma
2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 
  6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate
pratiche agricole per la gestione dell'organismo  specificato  e  dei
suoi vettori. 
  7.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  controlla  la  presenza
dell'organismo specificato tramite ispezioni  annuali  effettuate  al
momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di  20  km  di
cui alla lettera c) del  comma  2.  Tali  ispezioni  sono  effettuate
conformemente alle disposizioni dell'art. 9, comma 7.