Art. 10 
 
           Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
 
  1. La presente ordinanza, in  considerazione  della  necessita'  di
dare urgente avvio alle attivita' di ricostruzione, sia pubblica  che
privata, e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra  in
vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nel territorio dei Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016. 
  2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 
Ufficio controllo sugli  atti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 499