Art. 10 
 
            Sostegno alle fasce deboli della popolazione 
 
  1.  Ai  fini  della  mitigazione  dell'impatto  del   sisma   sulle
condizioni di vita, economiche e sociali  delle  fasce  deboli  della
popolazione, ai soggetti residenti in uno  dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189  del  2016,  che  versano  in
condizioni di maggior disagio economico, come  individuati  ai  sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017,  nel
limite di 41 milioni di euro per  il  medesimo  anno,  la  misura  di
sostegno al reddito di cui al comma 5. 
  2.  Possono  accedere  alla   misura   i   soggetti   in   possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti: 
  a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due  anni  in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 (( al decreto-legge n.  189  del
2016 )) alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di  cui
all'allegato 2 (( al medesimo  decreto-legge  ))  alla  data  del  26
ottobre 2016; 
  b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato  ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro. 
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  e'  calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il  valore  del  patrimonio   immobiliare   riferito   all'abitazione
principale e  agli  immobili  distrutti  e  dichiarati  totalmente  o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di  misure  temporanee  di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo  dell'indicatore  della
situazione  reddituale,  i  redditi  derivanti   dal   possesso   del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di  cui  al
presente comma. 
  4. Costituiscono trattamenti ai  fini  dell'articolo  9,  comma  3,
lettera c), (( del  ))  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  anche  le  seguenti  prestazioni
godute a seguito degli eventi sismici: 
  a)  il  contributo  di  autonoma   sistemazione   (CAS),   di   cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile  n.  388  del  26  agosto  2016  e  all'articolo  5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
408 del 15 novembre 2016; 
  b) le indennita' di sostegno del reddito  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  c)  i   trattamenti   di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. 
  5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto  ai
nuclei familiari il trattamento economico  connesso  alla  misura  di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  18
luglio 2016. Ai fini del  presente  comma,  il  nucleo  familiare  e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in  una
sola unita' abitativa. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono  stabilite,  nei  limiti  delle
risorse di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di  concessione  della
prestazione di cui al presente articolo. 
  7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal  decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5. 
  8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189  del  2016
          sono riportati nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2013,
          n.  159  (Regolamento  concernente   la   revisione   delle
          modalita' di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione
          dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE): 
              "Art. 9. ISEE corrente 
              1. In presenza di un ISEE in corso di  validita',  puo'
          essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad  un  periodo
          di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta  della
          prestazione,  qualora  vi  sia  una  rilevante   variazione
          nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma  2,  e
          al  contempo  si  sia  verificata,  per  almeno   uno   dei
          componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi  precedenti  la
          richiesta della prestazione, una delle seguenti  variazioni
          della situazione lavorativa: 
              a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per  cui
          sia intervenuta una risoluzione del rapporto  di  lavoro  o
          una sospensione dell'attivita' lavorativa o  una  riduzione
          della stessa; 
              b) lavoratori dipendenti  a  tempo  determinato  ovvero
          impiegati  con  tipologie  contrattuali   flessibili,   che
          risultino non occupati alla  data  di  presentazione  della
          DSU, e che possano  dimostrare  di  essere  stati  occupati
          nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno  120
          giorni  nei   dodici   mesi   precedenti   la   conclusione
          dell'ultimo rapporto di lavoro; 
              c) lavoratori  autonomi,  non  occupati  alla  data  di
          presentazione della DSU, che  abbiano  cessato  la  propria
          attivita', dopo aver svolto  l'attivita'  medesima  in  via
          continuativa per almeno dodici mesi. 
              2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo  in  caso
          di variazioni superiori al  25  per  cento  dell'indicatore
          della situazione reddituale corrente,  calcolato  ai  sensi
          dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore  della  situazione
          reddituale   calcolato   in   via   ordinaria,   ai   sensi
          dell'articolo 4. 
              3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
          ottenuto aggiornando i redditi per  ciascun  componente  il
          nucleo familiare  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          mediante la compilazione del  modulo  sostitutivo,  di  cui
          all'articolo 10, comma 4, lettera d),  facendo  riferimento
          ai seguenti redditi: 
              a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati
          conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta
          della prestazione; 
              b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro
          autonomo,  svolte  sia  in   forma   individuale   che   di
          partecipazione, individuati secondo il principio  di  cassa
          come differenza tra i ricavi e  i  compensi  percepiti  nei
          dodici  mesi  precedenti  a  quello  di   richiesta   della
          prestazione e  le  spese  sostenute  nello  stesso  periodo
          nell'esercizio dell'attivita'; 
              c)   trattamenti   assistenziali,    previdenziali    e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche,  non  gia'  inclusi
          nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti  nei  dodici
          mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. 
              Nei casi di cui al comma 1, lettera a),  i  redditi  di
          cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
          per 6 i redditi conseguiti  nei  due  mesi  antecedenti  la
          presentazione della DSU. 
              4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
          reddituale corrente, per i componenti il  nucleo  familiare
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  i  redditi  e  i
          trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e  i
          trattamenti di analoga natura  utilizzati  per  il  calcolo
          dell'ISEE in via ordinaria. 
              5.  Fermi  restando   l'indicatore   della   situazione
          patrimoniale e il parametro  della  scala  di  equivalenza,
          l'ISEE  corrente  e'  ottenuto  sostituendo  all'indicatore
          della situazione reddituale calcolato in via  ordinaria  il
          medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 
              6. Il richiedente  l'ISEE  corrente,  oltre  al  modulo
          sostitutivo  della  DSU,  presenta  la   documentazione   e
          certificazione attestante la  variazione  della  condizione
          lavorativa, di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  componenti
          reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 
              7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
          della presentazione del modulo  sostitutivo  della  DSU  ai
          fini della  successiva  richiesta  della  erogazione  delle
          prestazioni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato
          decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 45. Sostegno al reddito dei lavoratori 
              1. E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per
          l'anno 2016, una indennita' pari al trattamento massimo  di
          integrazione  salariale,  con  la  relativa   contribuzione
          figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con  riferimento
          ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: 
              a) dei lavoratori del settore privato, compreso  quello
          agricolo,   impossibilitati    a    prestare    l'attivita'
          lavorativa, in tutto o in parte,  a  seguito  del  predetto
          evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi
          dalle  imprese  operanti  in  uno   dei   Comuni   di   cui
          all'articolo 1 e per i quali non  trovano  applicazione  le
          vigenti disposizioni in materia di  ammortizzatori  sociali
          in costanza di rapporto di lavoro; 
              b)   dei   lavoratori   di   cui   alla   lettera   a),
          impossibilitati  a  recarsi  al   lavoro,   anche   perche'
          impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per
          infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. 
              2. L'indennita' di cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
          riconosciuta,  limitatamente  ai  lavoratori  del   settore
          agricolo,  per  le   ore   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita' nei limiti ivi previsti e  non  puo'  essere
          equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle  prestazioni
          di  disoccupazione  agricola.  La  medesima  indennita'  e'
          riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1,  lettera  b),
          per  le  giornate  di  mancata  prestazione  dell'attivita'
          lavorativa,  entro  l'arco  temporale   ivi   previsto   e,
          comunque, per un  numero  massimo  di  trenta  giornate  di
          retribuzione. 
              3. L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5  milioni  di
          euro per l'anno 2016, e' posto a carico del  fondo  sociale
          per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,
          n. 2. 
              4.   In   favore   dei   collaboratori   coordinati   e
          continuativi, dei titolari di  rapporti  di  agenzia  e  di
          rappresentanza commerciale, dei  lavoratori  autonomi,  ivi
          compresi   i   titolari   di   attivita'   di   impresa   e
          professionali, iscritti a qualsiasi forma  obbligatoria  di
          previdenza e  assistenza,  che  abbiano  dovuto  sospendere
          l'attivita'  a  causa   degli   eventi   sismici   di   cui
          all'articolo 1, e che operino esclusivamente  o,  nel  caso
          degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in  uno  dei
          Comuni di cui agli allegati 1 e  2,  e'  riconosciuta,  per
          l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni  di  euro  per  il
          medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro,
          nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia
          di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari
          a 134,8 milioni di euro per l'anno  2016,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 52. 
              5. Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate
          dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari  a
          259,3 milioni di  euro  per  l'anno  2016  ivi  previste  e
          riconosciute ed erogate dall'INPS.  La  ripartizione  delle
          risorse disponibili, le condizioni e i  limiti  concernenti
          l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste
          nel  presente   articolo   sono   definiti   con   apposita
          convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica,  fornendo   i   risultati
          dell'attivita' di monitoraggio al  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              6. I datori di lavoro che presentino domanda  di  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di
          assegno ordinario e assegno di solidarieta', in conseguenza
          degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono dispensati
          dall'osservanza  del   procedimento   di   informazione   e
          consultazione sindacale e  dei  limiti  temporali  previsti
          dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e  31,
          commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148. 
              7. I periodi di trattamento di  integrazione  salariale
          ordinaria e straordinaria  concessi  in  conseguenza  degli
          eventi sismici di cui all'articolo 1 non  sono  conteggiati
          ai  fini  delle   durate   massime   complessive   previste
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n.  148.  L'onere  derivante  dal  presente
          comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno  2019  e
          in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico
          del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui  al
          presente comma si applica l'articolo  17,  commi  da  12  a
          12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              8. E' concessa l'esenzione totale dal  pagamento  della
          contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   relativa   al
          trattamento di integrazione salariale straordinaria per  il
          periodo dal  24  agosto  2016  al  30  settembre  2017  con
          riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  e  per  il
          periodo dal 26  ottobre  2016  al  30  settembre  2017  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2.  All'onere  di
          cui al presente comma, pari  a  8,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017, 12,2 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  2
          milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 52. 
              9.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  386  e  387
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016): 
              "386. Al fine di garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'." 
              387. Per l'anno 2016 le risorse di  cui  al  comma  386
          sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono  le
          priorita' del Piano di cui al medesimo comma: 
              a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura
          di  contrasto  alla  poverta',  intesa   come   estensione,
          rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
          all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui  al  comma
          386, all'avvio  del  Programma  si  procede  con  rinnovati
          criteri e procedure definiti ai sensi del  citato  articolo
          60 del decreto-legge n.  5  del  2012,  garantendo  in  via
          prioritaria  interventi  per  nuclei  familiari   in   modo
          proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
          conto della presenza, all'interno del nucleo familiare,  di
          donne in stato di  gravidanza  accertata  da  definire  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Nel  2016  al  Programma  sono
          destinati 380 milioni di euro incrementando a tal  fine  in
          misura  pari  al  predetto  importo   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 81, comma  29,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
          sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
          28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'articolo 1,  comma
          216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al   comma   386   e'
          corrispondentemente ridotta di  380  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016; 
              b) fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  43,
          comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
          all'ulteriore incremento dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 16, comma 7,  del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  per  220   milioni   di   euro   con   conseguente
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 386.".