(( Art. 10-bis 
 
         Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica 
 
  1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e  2017,
al fine di superare eventuali criticita' connesse alla  distribuzione
dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare  ai  comuni
sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro  il  30  aprile  2017  e
senza nuovi o maggiori oneri, un piano  straordinario  di  erogazione
dei farmaci da presentare al Comitato paritetico  permanente  per  la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23  marzo  2005,  pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, che si esprime entro il  15  maggio  2017.  In  tale  piano  la
regione illustra le modalita' organizzative per garantire la puntuale
e  tempestiva  distribuzione  dei  farmaci  alla  popolazione   anche
prevedendo che i  medicinali  normalmente  oggetto  di  distribuzione
diretta da  parte  delle  aziende  sanitarie  locali  possano  essere
distribuiti temporaneamente  dalle  farmacie  convenzionate,  con  le
modalita'  e  alle  condizioni  stabilite  dagli  accordi   regionali
stipulati ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405.  Per  le
regioni in piano di rientro, tale piano  e'  oggetto  di  valutazione
nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro  stesso.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 8
          del decreto-legge 18 settembre 2001,  n.  347,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405
          (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria): 
              "Art.  8.  Particolari  modalita'  di   erogazione   di
          medicinali agli assistiti. 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  anche  con  provvedimenti  amministrativi,  hanno
          facolta' di: 
              a) stipulare  accordi  con  le  associazioni  sindacali
          delle farmacie  convenzionate,  pubbliche  e  private,  per
          consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie  di
          medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del
          paziente anche presso le farmacie predette con le  medesime
          modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
          strutture aziendali del Servizio  sanitario  nazionale,  da
          definirsi in sede di convenzione regionale; 
              b)  assicurare  l'erogazione  diretta  da  parte  delle
          aziende sanitarie dei medicinali necessari  al  trattamento
          dei pazienti  in  assistenza  domiciliare,  residenziale  e
          semiresidenziale; 
              c)  disporre,  al  fine  di  garantire  la  continuita'
          assistenziale,   che   la   struttura   pubblica   fornisca
          direttamente  i  farmaci,  limitatamente  al  primo   ciclo
          terapeutico completo, sulla base  di  direttive  regionali,
          per il periodo immediatamente  successivo  alla  dimissione
          dal  ricovero  ospedaliero  o  alla  visita   specialistica
          ambulatoriale.".