Art. 10 Attestato del superamento del controllo 1. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo. 2. E' riconosciuto valido l'attestato rilasciato da un centro di controllo di un altro Stato membro per i veicoli immatricolati in tale Stato membro.