Art. 10 
 
 
             Ulteriori misure in favore dell'occupazione 
                           nel Mezzogiorno 
 
  1. Allo  scopo  di  facilitare  la  ricollocazione  dei  lavoratori
espulsi dai processi produttivi nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL),  istituita  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo ((  14  settembre  2015
)), n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate  nonche'
con i fondi interprofessionali per  la  formazione  continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi  per
la riqualificazione e la ricollocazione di  lavoratori  coinvolti  in
situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni  di  euro
per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede: 
  a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro
per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota  dei  corrispondenti
importi delle disponibilita' in conto residui del Fondo  Sociale  per
Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro
per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari
in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non  previsti   a   legislazione   vigente,   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno  2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il  medesimo  anno,  a
ciascuno  dei  soggetti  di  cui  al  presente  comma   e'   altresi'
riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva  pari
a 30  euro  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'  lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio,  per  un
periodo non superiore complessivamente a  quaranta  giorni  in  corso
d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno  2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.». 
  1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, le parole: «dell'indennita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle indennita'». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
              «Art. 4  (Istituzione  dell'Agenzia  Nazionale  per  le
          Politiche  Attive  del  Lavoro).  -  1.  E'  istituita,   a
          decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza   pubblica,   l'ANPAL,   al   cui
          funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
          e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.  Per
          quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              2.  L'ANPAL  e'  dotata  di   personalita'   giuridica,
          autonomia  organizzativa,  regolamentare,   amministrativa,
          contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza  del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  che  ne
          monitora  periodicamente  gli  obiettivi  e   la   corretta
          gestione delle risorse finanziarie. 
              3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della  Corte  dei
          conti ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
              4. La dotazione organica dell'ANPAL,  non  superiore  a
          395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse  le
          qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti  di  cui
          al comma 9. Nell'ambito della predetta  dotazione  organica
          e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
          con funzioni  di  direttore  generale,  e  sette  posizioni
          dirigenziali di  livello  non  generale,  corrispondenti  a
          quelle trasferite  ai  sensi  del  comma  5.  Al  personale
          dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si
          applica,  rispettivamente,  la  contrattazione   collettiva
          dell'Area I e la  contrattazione  collettiva  del  comparto
          Ministeri. 
              5. In relazione al trasferimento di funzioni  all'ANPAL
          la direzione generale per le politiche  attive,  i  servizi
          per il lavoro e la formazione del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e' soppressa  e  i  relativi  posti
          funzione di un  dirigente  di  livello  generale  e  cinque
          dirigenti  di  livello   non   generale   sono   trasferiti
          all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due
          uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione
          generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
          comunicazione  nonche'  dalla  direzione  generale  per  le
          politiche del personale,  l'innovazione  organizzativa,  il
          bilancio - ufficio procedimenti disciplinari. 
              6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo'  procedere
          ad assunzioni in relazione alle  cessazioni  di  personale,
          avvenute  negli  anni  2015  e  2016,  presso  il  medesimo
          Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate  assunzioni
          affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri
          di   funzionamento.   Conseguentemente,    il    contributo
          istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai
          risparmi  conseguiti  a  decorrere  dall'anno  2016  ed  e'
          trasferito all'ANPAL. Concorrono  alla  copertura  di  tali
          oneri di funzionamento anche  le  risorse  derivanti  dalle
          economie  per  le  cessazioni  del  personale  delle   aree
          funzionali, gia' in servizio presso la  Direzione  generale
          per le politiche attive, i  servizi  per  il  lavoro  e  la
          formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno
          2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016,  non
          puo' procedere a nuove assunzioni. 
              7. In  relazione  ai  trasferimenti  di  personale  dal
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite
          al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative  alla  copertura
          degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le
          componenti accessorie della retribuzione. 
              8. L'ANPAL  ha  sede  in  Roma  e,  in  fase  di  prima
          applicazione e fino alla definizione di un piano  logistico
          generale    relativo    agli    enti    coinvolti     nella
          riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 
              9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, con decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  si
          provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali   da   trasferire   dal
          Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
          all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
          corso,   nonche'   delle   modalita'   e    procedure    di
          trasferimento.  Gli  schemi  di   decreto,   corredati   da
          relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei  deputati
          ed al Senato della Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione  i
          pareri delle Commissioni competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari.  Ai  dipendenti  transitati  nei  ruoli
          dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto  di  opzione  per  il
          regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale
          dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad  applicarsi  il
          contratto  collettivo  nazionale  applicato  dall'ente   di
          provenienza. 
              10. Con i  decreti  ed  entro  il  termine  di  cui  al
          successivo  comma  11  sono  determinate   le   conseguenti
          riduzioni  delle  dotazioni  organiche  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 
              11. Fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
          2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
          decreto legislativo sono apportate,  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   le   conseguenti   modifiche   al   decreto   di
          organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  anche  in  relazione  alla  individuazione  della
          struttura  dello  stesso  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al  comma
          2. Per i medesimi scopi si provvede per  l'ISFOL  ai  sensi
          dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente  comma
          sono adottati in modo da garantire  l'invarianza  di  spesa
          della finanza pubblica. 
              12. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreti  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, adottata su proposta  del  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  nominato  il
          presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6. 
              13. A far data dalla nomina di cui al comma  12,  ANPAL
          subentra nella titolarita' delle azioni  di  Italia  Lavoro
          S.p.A. ed  il  suo  presidente  ne  diviene  amministratore
          unico, senza diritto a compensi, con contestuale  decadenza
          del consiglio di amministrazione di  Italia  Lavoro  S.p.A.
          Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro  S.p.A.  adotta
          il nuovo statuto, che prevede forme di controllo  da  parte
          ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in  house
          di Italia Lavoro S.p.A., ed  e'  soggetto  all'approvazione
          del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              14. ANPAL non  puo'  trasferire  la  titolarita'  delle
          azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
          sede di aumento del capitale  sociale,  ne'  i  diritti  di
          prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun
          altro diritto sulle azioni. 
              15. Una quota non inferiore al 50 per cento  dei  posti
          messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a  personale  in
          possesso  di  specifici  requisiti  di  professionalita'  e
          competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi  della
          formazione e delle politiche sociali e del  lavoro,  ovvero
          enti per la formazione e la gestione di  azioni  nel  campo
          delle   politiche   del    lavoro,    dell'occupazione    e
          dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno. 
              16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
          comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
          l'ANPAL   si   avvale   dell'Organismo   Indipendente    di
          Valutazione della Performance del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              17. L'ANPAL, al fine di promuovere  possibili  sinergie
          logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo  gratuito
          con: 
              a) l'Ispettorato nazionale  del  lavoro,  in  relazione
          allo svolgimento di  funzioni  e  compiti  di  vigilanza  e
          controllo; 
              b) l'INPS,  allo  scopo  di  realizzare  la  necessaria
          collaborazione   con   l'Istituto,   in   relazione    allo
          svolgimento di funzioni e compiti  di  gestione  coordinata
          dei sistemi informativi; 
              c) l'INAIL, allo scopo di raccordare  le  attivita'  in
          materia di collocamento e  reinserimento  lavorativo  delle
          persone con disabilita' da lavoro; 
              d)  l'ISFOL,  al  fine  di  coordinare   le   attivita'
          istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante. 
              18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con
          decreto  del   Presidente   della   Repubblica   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
          finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, in conformita' ai principi  e  ai
          criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma  4,  del
          decreto legislativo n. 300 del 1999.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 118 della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della  formazione  professionale  continua,  in
          un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia  di
          occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
          ciascuno    dei    settori    economici     dell'industria,
          dell'agricoltura, del terziario e  dell'artigianato,  nelle
          forme   di   cui   al    comma    6,    fondi    paritetici
          interprofessionali nazionali per  la  formazione  continua,
          nel  presente  articolo  denominati  "fondi".  Gli  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          l'istituzione di fondi anche per settori diversi,  nonche',
          all'interno degli stessi, la  costituzione  di  un'apposita
          sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi   relativi   ai
          dirigenti  possono  essere  costituiti   mediante   accordi
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    dirigenti    comparativamente    piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in tutto o  in  parte  piani
          formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
          concordati  tra  le  parti   sociali,   nonche'   eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra  le  parti.  I  piani
          aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
          le  regioni  e  le   province   autonome   territorialmente
          interessate. I progetti relativi ai  piani  individuali  ed
          alle iniziative propedeutiche e connesse ai  medesimi  sono
          trasmessi  alle   regioni   ed   alle   province   autonome
          territorialmente interessate, affinche' ne  possano  tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. 
              Nel finanziare i piani formativi  di  cui  al  presente
          comma,   i   fondi   si   attengono   al   criterio   della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. 
              Tale Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale  dei  lavoratori   (ISFOL).   Ai   componenti
          dell'Osservatorio non compete alcun compenso  ne'  rimborso
          spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              [7. I fondi, previo accordo tra le  parti,  si  possono
          articolare regionalmente o territorialmente.] 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive  modificazioni  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154  recante  disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le  autonomie  locali,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
          lavoratori  dipendenti  da  imprese  adibite   alla   pesca
          marittima, compresi i  soci  lavoratori  delle  cooperative
          della piccola pesca di cui alla legge  13  marzo  1958,  n.
          250, nel periodo di sospensione  dell'attivita'  lavorativa
          derivante da misure di arresto temporaneo  obbligatorio  e'
          riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e  nel
          limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
          un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a  30  euro.
          Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di  euro
          per il medesimo anno, a ciascuno dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma  e'  altresi'  riconosciuta   la   medesima
          indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30  euro  nel
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa  derivante
          da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio,  per  un
          periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
          corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni  di  euro
          per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 347, della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «347. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' relative al pagamento delle indennita' di cui  al
          comma 346.».