(( Art. 10 bis 
 
 
             Progetti speciali di prevenzione dei danni 
                       nella regione Sardegna 
 
  1. La  disposizione  di  cui  all'articolo  8,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino al  31  dicembre
2019. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  10-bis,
          del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66  recante  misure
          urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89: 
              «Art. 8 (Trasparenza e  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica per beni e servizi). - 1. - 9. Omissis. 
              10-bis. Ai  fini  della  necessaria  prevenzione  degli
          incendi, del dissesto idrogeologico e  del  diffondersi  di
          discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e
          i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in  materia
          di lavoro e difesa dell'ambiente  della  regione  Sardegna,
          che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali  di
          prevenzione  danni  in  attuazione  di  competenze   e   di
          politiche regionali, hanno carattere temporaneo e  pertanto
          le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo
          triennio, non costituiscono presupposto per  l'applicazione
          dei  limiti  di  cui  all'articolo   9,   comma   28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive  modificazioni.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma non deve comportare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica e alla sua attuazione  si  provvede
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dei predetti cantieri dal bilancio regionale. 
              Omissis.».