(( Art. 10 bis Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino al 31 dicembre 2019. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi). - 1. - 9. Omissis. 10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale. Omissis.».