(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 
 
    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  Consiglio  di  amministrazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. 
    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la
sede del Consorzio, divulgato attraverso  il  relativo  sito  web,  o
pubblicato su tre quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno
economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per
l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine  del  giorno,  il
luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro
ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. 
    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera
raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno
quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare
urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di
cinque giorni. 
    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  Consiglio  di  amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,
con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero  di
consorziati  detentori,  sulla  base  della  ripartizione  effettuata
dall'ultima assemblea, almeno di un  quinto  di  tutte  le  quote  di
partecipazione al Consorzio. 
    5.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su
richiesta dal Collegio  sindacale.  In  tali  casi  il  Consiglio  di
amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione
dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta. 
    6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale
rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi
rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del
consorzio. Non sono  ammesse  piu'  di  cinque  deleghe  alla  stessa
persona.   Tali   limiti   non   si   applicano   alle   associazioni
imprenditoriali di categoria. 
    7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,
quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti
costituiscono piu' della  meta'  delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive ed, in seconda convocazione  qualunque  sia  la
percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti. 
    8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento
consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate
le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente
comma. 
    9. L'Assemblea delibera in  sede  ordinaria  con  la  maggioranza
assoluta dei voti presenti, anche per delega. 
    10. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio  o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente  ovvero,  in
assenza del vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 
    11.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole
assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per
quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal
consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In
mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per
la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che
deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al
Consorzio. 
    12.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.