Art. 10 
 
 
            Sostegno alle fasce deboli della popolazione 
 
  1.  Ai  fini  della  mitigazione  dell'impatto  del   sisma   sulle
condizioni di vita, economiche e sociali  delle  fasce  deboli  della
popolazione, ai soggetti residenti in uno  dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189  del  2016,  che  versano  in
condizioni di maggior disagio economico, come  individuati  ai  sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017,  nel
limite di 41 milioni di euro per  il  medesimo  anno,  la  misura  di
sostegno al reddito di cui al comma 5. 
  2.  Possono  accedere  alla   misura   i   soggetti   in   possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti: 
  a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due  anni  in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data  del  24  agosto  2016
ovvero in uno dei Comuni di cui  all'allegato  2  alla  data  del  26
ottobre 2016; 
  b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato  ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro. 
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  e'  calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il  valore  del  patrimonio   immobiliare   riferito   all'abitazione
principale e  agli  immobili  distrutti  e  dichiarati  totalmente  o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di  misure  temporanee  di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo  dell'indicatore  della
situazione  reddituale,  i  redditi  derivanti   dal   possesso   del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di  cui  al
presente comma. 
  4. Costituiscono trattamenti ai  fini  dell'articolo  9,  comma  3,
lettera c), decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito
degli eventi sismici: 
  a)  il  contributo  di  autonoma   sistemazione   (CAS),   di   cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile  n.  388  del  26  agosto  2016  e  all'articolo  5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
408 del 15 novembre 2016; 
  b) le indennita' di sostegno del reddito  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  c)  i   trattamenti   di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. 
  5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto  ai
nuclei familiari il trattamento economico  connesso  alla  misura  di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  18
luglio 2016. Ai fini del  presente  comma,  il  nucleo  familiare  e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in  una
sola unita' abitativa. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono  stabilite,  nei  limiti  delle
risorse di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di  concessione  della
prestazione di cui al presente articolo. 
  7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal  decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5. 
  8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.