Art. 10 Piattaforma di scambio tra domanda e offerta 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. 2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attivita'. 3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e' consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.