(Statuto-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                    Piano triennale di attivita' 
 
  1.  Il  Piano  triennale  di  attivita',  elaborato  dal  Consiglio
scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente  statuto,
e' accompagnato da un documento di  visione  strategica  decennale  e
determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie  per  il
triennio; e' predisposto sulla base degli obiettivi e degli indirizzi
definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e tenuto  conto  dei  programmi  di  ricerca  nazionali,  dell'Unione
europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione
delle Regioni e Province autonome e della necessita' di accrescimento
delle competenze interne all'Ente. 
  2. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal
Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di
amministrazione che li adotta con propria deliberazione. 
  3.  Il   Consiglio   di   amministrazione,   tenuto   conto   della
compatibilita' finanziaria, delibera il Piano triennale di  attivita'
e gli aggiornamenti annuali che sono  trasmessi  dal  Presidente,  ai
fini  dell'approvazione,  al  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali. 
  4. Il Piano e  gli  aggiornamenti  annuali  diventano  esecutivi  a
seguito dell'approvazione  da  parte  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, che dovra' avvenire  entro  sessanta
giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i  quali,  senza  che  siano
state formulate osservazioni, si intende approvato.