Art. 10 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti  e'  nominato,  ogni  quattro
anni, con decreto dell'autorita' di vigilanza ed e' composto  di  tre
membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in  rappresentanza
dell'autorita'  vigilante,  uno  in  rappresentanza   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  il  terzo  designato  dall'ente  tra
iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di
specifica professionalita'.