Art. 10 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorita' di vigilanza ed e' composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorita' vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'.