Art. 10 Potenziamento della Carta dello Studente 1. «IoStudio - La Carta dello Studente -», di seguito denominata Carta, e' una tessera nominativa cui sono associate funzionalita' volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta e' attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Universita', gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado puo' essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilita' genitoriale. 4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali e' richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identita' digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) e con funzionalita' assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalita' di pagamento, nonche' le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 10: - Per testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identita' digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.».