Art. 10 Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalita' a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana: a) interventi per favorire il bilinguismo; b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attivita' degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana; c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di universita' italiane. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresi', le seguenti iniziative, svolte anche con modalita' a distanza: a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali; b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale. 3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri: a) programmazione dell'attivita' su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3; b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; c) innalzamento della professionalita' dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori; d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.