Art. 10 
 
  Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e  5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  come  sostituito  dal  presente
decreto: 
    a) il dirigente scolastico, sentito  il  GLI  e  sulla  base  dei
singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo
ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa
la scuola dell'infanzia; 
    b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla  base  del  Piano
per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei  Piani  educativi
individualizzati, dei Progetti individuali ove  esistenti,  trasmessi
dai singoli dirigenti scolastici, nonche' sentiti  questi  ultimi  in
relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno,  studentessa  o
studente con disabilita'  certificata,  verifica  la  quantificazione
delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna  scuola  e
formula una proposta all'USR; 
    c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di  quelle  dell'organico
dell'autonomia per i posti di sostegno.