Art. 10 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 18, comma  1,  lettera  b),  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  e),  n.
2.3". 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'articolo 18 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  18  (Esclusioni  specifiche  per  contratti   di
          concessioni). - 1. Le disposizioni del presente codice  non
          si applicano: 
                a) alle concessioni di  servizi  di  trasporto  aereo
          sulla  base  di  una  licenza  di  gestione  a  norma   del
          regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  o  alle  concessioni  di  servizi  di  trasporto
          pubblico di passeggeri ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1370/2007; 
                b)  alle   concessioni   di   servizi   di   lotterie
          identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a  un
          operatore economico sulla base di un diritto esclusivo.  Ai
          fini  della  presente  lettera  il  concetto   di   diritto
          esclusivo  non  include  i   diritti   esclusivi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione
          di tale diritto esclusivo e'  soggetta  alla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
                c)   alle   concessioni   aggiudicate   dagli    enti
          aggiudicatori per l'esercizio delle loro  attivita'  in  un
          Paese  terzo,  in  circostanze  che   non   comportino   lo
          sfruttamento materiale di una rete o di un'area  geografica
          all'interno dell'Unione europea.".