Art. 10 Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1791: 1) al comma 1, le parole «percentuale del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale del 64 per cento»; 2) al comma 2, le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 74 per cento»; b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole «corrispondere ai», sono inserite le seguenti: «maggiori, tenenti colonnelli e»; c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti: «Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. 2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, e' attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo. 3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Art. 1810-ter (Indennita' integrativa speciale). - 1. L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati: a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.»; d) l'articolo 1811 e' sostituito dal seguente: «Art. 1811 (Attribuzione stipendiale). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; b) Aeronautica militare: 1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei; 2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque; 3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello, anni diciannove; 6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello, anni diciannove; 8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.»; e) dopo l'articolo 1811, e' inserito il seguente: «Art. 1811-bis (Progressione economica). - 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe. 2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante. 3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.»; f) all'articolo 1813: 1) alla rubrica, le parole «al personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.»; g) all'articolo 1814, comma 1, le parole «Al personale dirigente», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»; h) all'articolo 1815: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo»; 2) al comma 1, la parola «dirigenti» e' sostituita dalle seguenti: «generali e agli ufficiali superiori»; i) all'articolo 1816: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo»; 2) al comma 1, le parole «Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti»; l) l'articolo 1817 e' sostituito dal seguente: «Art. 1817 (Assegno pensionabile). - 1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita': a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36; i) tenente colonnello, euro 199,81; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.»; m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa. 1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.»; n) l'articolo 1820 e' sostituito dal seguente: «Art.1820 (Indennita' dirigenziale). - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita': a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.»; o) l'articolo 1822 e' sostituito dal seguente: «Art. 1822 (Indennita' operative). - 1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di: a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato; e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. 4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. 5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.»; p) l'articolo 1823 e' sostituito dal seguente: «Art. 1823 (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»; q) l'articolo 1824 e' sostituito dal seguente: «Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.»; r) all'articolo 1825: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori»; 2) al comma 1, le parole «del personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori»; s) all'articolo 1826: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori»; 2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:»; 3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»; t) dopo l'articolo 1826 e' inserito il seguente: «Art.1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi. 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1. 3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da: a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018; b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026. 4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.»; u) all'articolo 1870, comma 3: 1) alla lettera i) le parole «e perequativa» sono sostituite dalle seguenti: «e dirigenziale»; 2) la lettera l) e' soppressa; v) a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 e' abrogato; z) al libro sesto: 1) al titolo IV, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «militare fino al grado di capitano»; 2) al titolo V, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficiali generali e ufficiali superiori»; aa) all'articolo 1865: 1) alla rubrica le parole «escluso dall'ausiliaria» sono sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»; 2) al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,» sono soppresse. 2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate». 3. All'articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo e' sostituito dal seguente: «Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo». 4. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.». 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231: a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse; b) al comma 2: 1) le parole «maggiore e tenente colonnello,» sono soppresse; 2) le lettere c) e d) sono soppresse. 6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. +-------------------------------------------------------------------+ | TABELLA 2 | +-------------------------------------------------------------------+ | (ART. 2, COMMA 1-bis) | +-------------------------------------------------------------------+ | PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE | | DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 | | MAGGIO 1995, N. 195 | +-------------------------------------------------------------------+ | FORZE ARMATE | | +------------------------------------------------------------| | | ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA |PARA- | +------------------------------------------------------------|METRI | | UFFICIALI | UFFICIALI | UFFICIALI | | +-------------------------------------------------------------------+ | | TENENTE DI | | | | CAPITANO | VASCELLO | CAPITANO |150,50| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | | SOTTOTENENTE DI | | | | TENENTE | VASCELLO | TENENTE |148,00| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | SOTTOTENENTE | GUARDIAMARINA | SOTTOTENENTE |136,75| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI | | +---------------------+------------------+-------------------+------+ | PRIMO LUOGOTENENTE |PRIMO LUOGOTENENTE|PRIMO LUOGOTENENTE |148,00| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE |143,50| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO | | |PRIMO MARESCIALLO CON| CON 8 ANNI NEL | CON 8 ANNI NEL | | | 8 ANNI NEL GRADO | GRADO | GRADO |140,00| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |137,50| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | | | MARESCIALLO 1^ | | | MARESCIALLO CAPO | CAPO 1^ CLASSE | CLASSE |133,50| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | | | MARESCIALLO 2^ | | |MARESCIALLO ORDINARIO| CAPO 2^ CLASSE | CLASSE |131,00| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | | | MARESCIALLO 3^ | | | MARESCIALLO | CAPO 3^ CLASSE | CLASSE |124,75| +---------------------+------------------+-------------------+------+ | RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | | +---------------------+------------------+-------------------+------+ | | | SERGENTE MAGG. | | | SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO | CAPO QUALIFICA | | | QUALIFICA SPECIALE |QUALIFICA SPECIALE| SPECIALE |131,00| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | | |SERGENTE MAGG. CAPO| | |SERGENTE MAGG. CAPO |2^ CAPO SCELTO CON | CON 4 ANNI NEL | | |CON 4 ANNI NEL GRADO| 4 ANNI NEL GRADO | GRADO |125,75| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ |SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO |SERGENTE MAGG. CAPO|124,25| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | SERGENTE MAGGIORE | 2^ CAPO | SERGENTE MAGGIORE |121,50| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |116,75| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN | | | SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | | | NENTE | NENTE | NENTE | | +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | | | SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | | | SPECIALE | SPECIALE | SPECIALE |121,50| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | | | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | | | GRADO | GRADO | GRADO |117,00| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | | | SCELTO | SCELTO | SCELTO |116,50| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO |112,00| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ |CAPORAL MAGG. SCELTO|SOTTOCAPO DI 2^ CL | 1^ AVIERE SCELTO |108,50| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ | 1 CAPORAL MAGG. |SOTTOCAPO DI 3^ CL | AVIERE CAPO |105,25| +--------------------+-------------------+-------------------+------+ 1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00.». 7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado. 8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche e' determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate: a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianita' di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11; b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianita' di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42; c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35. 9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissato nelle seguenti misure annue lorde: a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio; b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio; c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con piu' di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed e', cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con piu' di quindici anni di servizio in euro 258,23. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 308,84. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato in euro 46,00. 15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato nelle seguenti misure: a) euro 72,00 per i giorni dal lunedi' al venerdi'; b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica. 16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso. 17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonche' agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio al 30 settembre 2017, e' corrisposto un assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/6/2017, n. 144 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.