Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita'  nazionale
anticorruzione»; 
    b) le parole: «la Commissione»  e  «della  Commissione»,  ovunque
ricorrono,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle   seguenti:
«l'Autorita'» e «dell'Autorita'»; 
    c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2,
lettera f), della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'  istituita  la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione",  che»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  Commissione   istituita   in
attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4  marzo
2009, n. 15, e ridenominata  Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e
dell'articolo 19 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,»  e  le
parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e  sovrintendere
all'esercizio  indipendente  delle  funzioni   di   valutazione,   di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma  di
Governo sull'attivita' svolta» sono soppresse; 
    d) al comma 2, la parola «5,» e' soppressa; 
    e) al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «,  di  management  e
misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione  del
personale» sono soppresse; 
    f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  secondo  e  terzo  periodo,  le  parole  «e  determina,
altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite
massimo  di  30  unita'.  Alla  copertura  dei  posti   si   provvede
esclusivamente  mediante  personale  di  altre   amministrazioni   in
posizione di comando o fuori ruolo, cui  si  applica  l'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
con contratto a tempo determinato» sono soppresse; 
      2) al quarto periodo, le  parole  «della  misurazione  e  della
valutazione della performance e» sono soppresse; 
      3) il quinto periodo e' soppresso; 
    g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10,  comma  8,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 
      2) le lettere m) e p) sono soppresse; 
    h) il comma 12 e' sostituito dal seguente:  «12.  Il  sistema  di
valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e  degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31  dicembre
2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  nel  rispetto  del
presente decreto.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1.  La
          Commissione istituita in attuazione dell'art. 4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
          Autorita' nazionale anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  1
          della legge 6 novembre 2012, n.  190  e  dell'art.  19  del
          decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione  di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome, l'Anci, l'Upi e  l'Autorita'  sono
          definiti   i   protocolli   di   collaborazione   per    la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione. Il presidente e i  componenti
          sono  nominati,  tenuto  conto  del  principio  delle  pari
          opportunita' di genere, con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  previo  parere  favorevole   delle   Commissioni
          parlamentari competenti  espresso  a  maggioranza  dei  due
          terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione,  di  concerto  con   il   Ministro   della
          giustizia e il Ministro  dell'interno;  i  componenti  sono
          nominati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione.  Il  presidente  e  i
          componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Autorita'. I componenti sono nominati per  un  periodo
          di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 
              4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta  da
          un   Segretario   generale   nominato   con   deliberazione
          dell'Autorita'  medesima  tra  soggetti  aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
          regolamenti le norme concernenti il proprio  funzionamento.
          Nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  l'Autorita'
          puo' avvalersi  di  non  piu'  di  10  esperti  di  elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
          indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica. 
              5. 
              6. L'Autorita'  nel  rispetto  dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione:  e)  adotta  le   linee   guida   per   la
          predisposizione dei Programma triennale per la  trasparenza
          e l'integrita' di cui all'art. 10,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              7. 
              8. Presso  l'Autorita'  e'  istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9.  I  risultati  dell'attivita'  dell'Autorita'   sono
          pubblici. L'Autorita' assicura la  disponibilita',  per  le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo  cinque  anni,  dalla  data  di  costituzione,
          l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Autorita'. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12.  Il  sistema   di   valutazione   delle   attivita'
          amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
          cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.
          213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel  rispetto
          del presente decreto. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».