Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Agli operatori  compro  oro  che  omettono  di  identificare  il
cliente con le  modalita'  di  cui  all'articolo  4,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori
compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non
effettuano, in tutto o in  parte,  la  conservazione  dei  dati,  dei
documenti e delle informazioni ivi previsti. 
  3.  Agli  operatori  compro  oro  che  omettono  di  effettuare  la
segnalazione   di   operazione   sospetta   ovvero   la    effettuano
tardivamente, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
5.000 euro a 50.000 euro. 
  4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute  o  sistematiche  ovvero
plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e
3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. 
  5. Per le  violazioni  delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto, ritenute di  minore  gravita',  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.